In effetti leggendo un poco di regolamenti e circolari, e considerando che per inoltrare una segnalazione. Dopo aver letto un "pochino" non ho la minima idea di come e se procedere.....non posso che essere in accordo.
Tornando all’utile indicazione di wolf jak, in merito al convegno 2017 tenutosi a Pordenone (2 filmati da >4h l’uno).
Ne ho sentito buona parte del secondo filmato 2.
L’intervento di Torti è significativo. Rassicura sugli eventuali esiti di una controversia, ovvero l’assicurazione interviene sul civile, purtroppo, non entra mai nello specifico sulla padronanza ed attualità delle competenze degli istruttori in esercizio nei corsi.
Lasciandole intendere come scontate, con diversi esempi, la responsabilità, sia morale che legale (civile/penale).
Quello che invece m’è parso chiaro sul piano civilistico, dall’esito delle ultime sentenze e con l’applicazione dell’art.2050 ad una controversia nata da un incidente. Citate sempre nel filmato.
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La norma contenuta nell’art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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Poi, se tra le misure idonee ad evitare il danno, non verrà fatta rientrare l’idoneità effettiva a svolgere quel ruolo (attività personale, corsi aggiornamento, etc….),direttore di corso, titolato, ia o quant’altro…..credo sia un bel rischio per tutti.
Questo nel momento in cui un soggetto danneggiato fa la denuncia, sempre che non intervengano responsabilità penali da cui l’accertamento è automatico e non copre la polizza.
Stavo riflettendo e mi stavo chiedendo…. x’ il cai, o il volontario,”rischiano” cosi tanto….
Allora mi sono messo a leggere la polizza ed ho, forse inteso.
La polizza all’art.1 esclude la possibilità di applicazione dell’art.1898.
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1898. Aggravamento del rischio. (1)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [c.c. 1892, 1926].
L'assicuratore può recedere dal contratto [c.c. 1373, 1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio
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Quindi la polizza è ottima x davvero!
In quanto a fronte di qualsiasi errore ed impreparazione sei sempre coperto, civilmente, a prescindere dall’ informazione che possa emergere. E di casi penali, nel cai con sentenza di condanna, non credo siano emersi (mia opinione). E ad ogni modo la responsabilità penale è personale.
Direi che il cerchio è chiuso
La cosa in merito all’organico è risaputa, e c’è già stata messa una bella pezza….(per fortuna)
Quindi mi sono dato la risposta da solo ............ gli allievi sono civilmente tutelati dall'assicurazione.
ps. non sono un legale e le conclusioni sono assolutamente soggettive in base a quel che “credo” d’aver capito.